mercoledì, febbraio 06, 2019

Farina tipo O o di grano tenero tipo O? Simona Lauri Quotidie Magazine


...Quella che però è rimasta inviata negli anni è la normativa che regola il commercio degli sfarinati sia di grano tenero sia di duro. A parte i Regolamenti comunitari trasversali, la normativa di riferimento nazionale per il commercio e la vendita degli sfarinati non è stata, come dicevo, assolutamente modificata, almeno fino ad ora.
Faccio un piccolo passo indietro, in una finestra temporale di circa cinquantadue anni, quando la Legge 580/67, nei primi cinque articoli, delineava le caratteristiche dei cereali da passare in macinazione da un punto di vista sanitario, dei locali, deposito, ecc., di cui in parte poi ripresi nell’art. 4 del DPR187/01, Decreto 18 luglio 2018, ecc.   
Il cardine del commercio degli sfarinati dal 1967 al 2001 e le loro denominazioni di vendita, furono gli articolo successivi come l’art.6, 7,8,9 in cui si citavano espressamente sia i tipi sia le specifiche denominazioni di vendita della farina di grano tenero, gli sfarinati di grano duro e le loro legali caratteristiche.
Nella fattispecie, per la farina di grano tenero (come da definizione nell’art.6), l’art.7 così recitava: “le farine di grano tenero destinate al commercio possono essere prodotte soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti…”.

  • ·         Farina tipo 00
  • ·         Farina tipo 0
  • ·         Farina tipo 1
  • ·         Farina integrale
  • ·         Farina tipo 2


Di cui il successivo art. 13 imponeva l’obbligo delle denominazioni riportate, oltre all’art. 13 Legge 283/62 con le successive modifiche e integrazioni (Legge 109/92, D. Lgs 507/99 ecc.). Dopo trentaquattro anni da quel 1967, con l’entrata in vigore del DPR 187/01 e successive modifiche e integrazioni, sono stati abrogati gli art. 6,7,8,9,10,11,12,13,28,29,30,31,32,33,34,35,36 della Legge 580/67 a favore di un DPR apposito e specifico per sfarinati, pasta, ecc.
Ora, allo stato normativo italiano attuale, proprio in virtù delle modifiche apportate all’art. 7 dallo stesso art. 1 del DPR 187/01, le denominazioni legali di vendita delle farine di
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