sabato, gennaio 06, 2024

Panettoni frodi legalità claim etichettatura vendita in nero codici ATECO

 
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Sempre in un ambito di etichettatura, oltre al D.M.17 maggio 2017, le norme trasversali che regolamentano tale obbligo legislativo sono Reg UE 1169/11 e il D.Lgs. 116/2020. Solo a questo punto una non conformità legale relativa alla sola etichetta è sanzionata dal D. Lgs 231/17, dal D.Lgs. 206/2005 e può essere verbalizzata da Ispettori ICQRF, AGCM e da TUTTE le autorità di controllo e ispezione applicando la procedura prevista dalla Legge 689/81. Quindi, ricapitolando, solo per la corretta etichettatura, occorre rispettare obbligatoriamente due norme europee e una nazionale.
Un altro punto di verifica riguarda l’utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute (claim); possono essere utilizzati solamente le indicazioni nutrizionali riportate nell’allegato del Reg Ce 1924/06 e rigorosamente in italiano se i prodotti sono commercializzati in Italia (art.15 Reg Ue 1169/11). E’ comunque facoltà di replicare l’etichetta in più lingue ma l’italiano è obbligatorio per l’Italia.
Pertanto gli attuali claim, tanto diffusi sui social quanto modaioli, come LOW CARB, HIGH PROTEIN, HI PRO, SLOW CARB cosi come sono scritti e riportati non sono ammessi (decreto sanzionatorio D.Lgs 27/17) per nessun prodotto soprattutto per prodotti dolciari in cui si utilizza il termine “Panettone”
Passiamo poi al secondo punto... 
Passiamo poi al secondo punto; Sicuri che tutti i professionisti possano produrre e vendere i panettoni, il pane, ecc.? Sicuri che i pizzaioli, chef, ristoratori nelle rispettive pizzerie, pizzerie d’asporto, ristoranti li possano produrre e vendere, nonostante si continui a vedere foto di panettoni nei locali più assurdi, persino librerie e tutti si vantino di tali produzioni?... Tratto da " La legalità questa sconosciuta" https://www.pieronuciari.it/wp/la-legalita-questa-sconosciuta/

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